Circolari

Aiuti di Stato: la Commissione Europea contesta le agevolazioni concesse e beneficio delle imprese situate in aree colpite da calamità naturali (1990 – 2009).
Circolare n° 76/2015 » 03.09.2015
Il 14 agosto la Commissione europea, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto l'esito della sua valutazione circa le agevolazioni concesse in Italia alle imprese situate in aree colpite da calamità naturali tra il 1990 e il 2009.
Benchè le norme sugli aiuti di Stato consentano, nel rispetto di determinate condizioni, la possibilità di concedere misure a sostegno delle imprese che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi, la CE non era mai stata informata delle misure che l'Italia aveva introdotto tra il 2002 e il 2011 sotto forma di riduzione di tributi e oneri previdenziali.
La CE nel 2011 dichiarò l'illegalità delle misure, poiché mai notificate, e avviò nel 2012 un'indagine approfondita per verificarne la compatibilità con le norme comunitarie.
L'indagine della CE - da quanto si apprende nel comunicato stampa - ha dimostrato che le misure italiane, oggetto della valutazione non rispondono ai criteri imposti dall'Ue.
In particolare, siccome tutte le misure - ad eccezione di quelle riguardanti l'alluvione dell'Italia settentrionale nel 1994 - non richiedevano alle aziende beneficiarie di dimostrare e quantificare il danno subito a seguito dell'evento calamitoso, è assai probabile che abbiano beneficiato delle misure agevolative imprese che hanno subito danni in misura inferiore rispetto agli aiuti ricevuti o imprese che non hanno subito alcun danno.
Da ció discende, secondo la CE, l'incompatibilità delle misure italiane alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, poiché le stesse sono state foriere del riconoscimento alle imprese beneficiarie di un vantaggio indebito, rispetto alle loro concorrenti che hanno operato in assenza di intervento pubblico.
In linea di principio, inoltre, le norme sugli aiuti di Stato richiedono il recupero delle misure incompatibili in modo da ridurre la distorsione della concorrenza determinata dall'aiuto concesso.
Nel caso di specie, per le catastrofi naturali che si sono verificate più di 10 anni fa (ovvero tutti i disastri, tranne il terremoto dell'Abruzzo del 2009), la CE ha ritenuto di non richiedere, alle aziende che esercitavano un'attività economica nella zona del disastro, la restituzione dei benefici fruiti. Le imprese, infatti, non hanno l'obbligo di conservare i documenti contabili per più di 10 anni, e questo rende impossibile stabilire l'importo della sovra compensazione dell'aiuto rispetto al danno subito.
Per la misura relativa al terremoto dell'Abruzzo, invece, si dovrà recuperare l'importo della sovra compensazione ricevuta dalle imprese, ossia la differenza tra l'aiuto ricevuto e il danno subito. Sembrerebbe comunque che si procederà al recupero solo nei casi in cui l'importo degli aiuti incompatibili ricevuti da ciascuna impresa risulti maggiore di 200.000 euro (soglia de minimis) che la CE presume non abbia alcun effetto sulla concorrenza.
Ad oggi non siamo ancora in possesso del testo completo della decisione che sarà disponibile solo dopo la risoluzione delle consuete questioni di riservatezza.
Distinti saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore GR/mf» Carta intestata
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